Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d'Aosta Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d'Aosta Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d'Aosta Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d'Aosta Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d'Aosta Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d'Aosta

Formazione continua


Il Consulente del lavoro, in qualsiasi forma e modalità svolga l'attività professionale, ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (art. 1), con l'obbligo di conseguire nel biennio 50 (cinquanta) crediti, di cui almeno sei (sei) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, è venuta meno la disposizione contenuta nel previgente testo, che consentiva al Consulente del lavoro che avesse compiuto i 70 anni, di chiedere l'esonero dalla formazione. Tutti i Colleghi iscritti all'Albo, sono dunque soggetti all'obbligo della formazione.

Per i neo iscritti l'obbligo decorre dal mese successivo all'iscrizione all'Albo ed i crediti da conseguire sono di conseguenza riproporzionati.
Il 40% dei crediti può essere conseguito con l'utilizzo della tecnologia e-learning e su richiesta motivata dell'iscritto, il Consiglio Regionale può autorizzare una percentuale superiore.
I crediti formativi possono essere conseguiti oltre che con la partecipazione a convegni, seminari, esami e master universitari conformi ai criteri dell'art. 9 del regolamento che si allega, con lo svolgimento delle attività previste all'art. 5, attinenti alle aree di cui all'art. 2.

Si segnala inoltre che il regolamento all'art. 10 prevede la possibilità per il collega rientrante in una delle casistiche ivi previste, di richiedere al
Consiglio Regionale dell'Ordine, entra trenta giorni dal fatto impeditivo o comunque entro il termine del 28 febbraio, il riproporzionamento dei crediti da conseguire nel biennio.

Ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, la violazione dell'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare, nonché violazione del “Dovere di competenza” di cui all'art. 10 comma 3 del Codice Deontologico, approvato dal C.n.o. con delibera n. 333 del 29 luglio 2016.

Novità ed aggiornamenti


16/02/2020
Scadenza pagamento annuale iscrizione all'ordine

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Comunicazione;
Facsimile modello F24;
Istruzioni.


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